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Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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Stato 24 occorrenze

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11 si applicano anche agli infortunati ai quali provvede il presente titolo.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in

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Per i servizi di salvataggio e di pronto soccorso nelle miniere di zolfo in Sicilia si applicano le speciali norme vigenti in materia.

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Alla revisione delle rendite di inabilità permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura si applicano le disposizioni contenute negli articoli

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In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga contestazione sulla misura di essa, si applicano le disposizioni

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Gli articoli 80 e 81 si applicano anche quando l'inabilità complessiva sia derivata in parte da infortunio sul lavoro ed in parte da malattia

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Qualora il titolare di azienda artigiana non provveda, nei termini di cui all'art. 53, alla denuncia dello infortunio occorsogli, si applicano le

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Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la

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Il Comitato di cui all'art. 178 ha facoltà di stabilire che, nei casi di ricovero dei grandi invalidi titolari di rendita di inabilità, si applicano

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Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima in quanto non sia diversamente

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Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente

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rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.

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rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dello art. 104.

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Per la convocazione del Comitato e la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dello statuto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione

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Ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115 si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1963, n. 15, nonché la tabella allegata

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Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

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Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla navigazione

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Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle indennità per inabilità temporanea e a quelle in rendita, nonché ai relativi

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Le Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 sono poste sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si applicano ad esse le

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Alle rendite in vigore al 1° luglio 1962 a carico delle Casse marittime di cui all'art. 127 del presente decreto, si applicano, per gli effetti

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luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150, riliquidate a norma dell'art. 21 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, si applicano le disposizioni del presente

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